Ok dell’UE al disciplinare del Prosecco Rosé Dop
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Ue l’approvazione della comunicazione di modifica richiesta dal Mipaaf del Disciplinare di produzione del Prosecco DOP. Modifica tesa all’introduzione della tipologia Rosè con obbligo dell’indicazione d’annata. La richiesta di modifica al disciplinare di produzione della Dop Prosecco con l’introduzione della nuova tipologia era stata inviata dall’Italia a Bruxelles nel maggio scorso.
Il nome deciso dal Consorzio di tutela del Prosecco Doc per il nuovo vino è “Prosecco spumante rosé millesimato”.
Di seguito il dettaglio della richiesta italiana accolta dall’Unione Europea:
1. Prosecco DOP — Spumante rosé — nella categoria VS e VSQ
È inserita la tipologia spumante rosé al fine di introdurre nella denominazione una produzione di spumante ottenuto da vitigni Glera B. e Pinot nero vinificato in rosso.
2. Prosecco DOP — Spumante rosé — Base ampelografica
La tipologia spumante rosé prevede la seguente composizione di varietà di viti: Glera B. minimo 85 %, massimo 90 %; Pinot nero vinificato in rosso minimo 10 %, massimo 15 %. Detta composizione permette di ottenere la colorazione «rosé».
3. Prosecco DOP — Spumante rosé — Resa di uva ad ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo
La resa massima di uva della varietà Pinot nero è stata stabilita a 13. 500 kg/ha per consentire una maggiore concentrazione di sostanza colorante ed una maggiore stabilità della stessa.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è stato indicato a 9 % vol.
4. Prosecco DOP — Spumante rosé — Elaborazione
La tipologia deve essere prodotta esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave con un periodo di elaborazione non inferiore a 60 giorni. Tale modalità di produzione consente al lievito di rilasciare dei composti come le mannoproteine le quali svolgono un’azione protettiva della sostanza colorante nei confronti dell’ossidazione e dell’anidrite solforosa, inoltre conferisce una maggiore complessità olfattiva e gustativa.
5. Prosecco DOP — Spumante rosé — Pratiche enologiche
E’ consentita nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino spumante rosé e vino spumante di qualità rosé, l’aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot nero, in quantità non inferiore al 10 % e non superiore al 15 %, a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve Glera B. impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza di uve Pinot nero, in aggiunta a quello consentito per tale pratica, non superi la percentuale del 15 %.
6. Prosecco DOP — Spumante rosé — Caratteristiche al consumo
In conseguenza della introduzione della tipologia spumante rosé, sono indicate le caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche.
7. Prosecco DOP — Spumante rosé — Etichettatura termine millesimato
Nell’etichettatura di tale tipologia è obbligatorio indicare il termine millesimato, seguito dall’anno di produzione delle uve in conformità all’articolo 49, comma 1 del regolamento delegato (UE) 2019/33della Commissione.
8. Prosecco DOP — Spumante rosé — Immissione al consumo
È prevista l’immissione al consumo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello della vendemmia al fine di consentire un maggior affinamento del prodotto.