Legittimo il decreto sull’indicazione dell’origine del grano nelle confezioni di pasta

Non c’è alcuna illegittimità nel decreto con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali e il Ministero dello Sviluppo Economico a metà 2017 hanno imposto ai produttori di pasta l’obbligo di indicare in etichetta il Paese di coltivazione del grano e il Paese di molitura; e tutto ciò, al fine di garantire ai consumatori un’informazione completa e trasparente, funzionale a consentire una scelta libera e consapevole nell’acquisto dei prodotti agro-alimentari.

L’ha deciso il Tar del Lazio con due sentenze con le quali hanno respinto altrettanti ricorsi proposti dalle aziende F.lli De Cecco di Filippo Fara San Martino, Barilla G.e R. Fratelli, De Matteis Agroalimentare, La Molisana, F. Divella, Rummo, Pastificio Lucio Garofalo, Pastificio Battagello, Pasta Berruto, Colussi, Pastificio Rigo, Pasta Zara, Pastificio Felicetti, Pastificio Granarolo (il primo) nonché Molitoria Umbra, Semoliere Giuseppe Sacco & Figli, Molino Grassi, Molino Casillo, Candeal Commercio, Deis De Sortis Industrie Semoliere, Industria Molitoria Mininni, Moderne Semolerie Italiane, Industria Agroalimentare De Vita, Grandi Molini Italiani, Semolificio Loiudice e Molino S. Paolo di Paolo Gallo & C.

In particolare i giudici hanno ritenuto destituita di fondamento la dedotta violazione del Regolamento per il fatto che il decreto contestato ha prescritto d’indicare il paese di origine dell’ingrediente primario, ma non anche l’indicazione del paese di origine dell’alimento. 

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