Dopo una procedura che si è protratta per anni, la Commissione europea ha registrato la nuova Dop Emilia-Romagna, che caratterizza il vino Pignoletto ottenuto nelle province di Bologna, Modena e Ravenna.

La Dop Emilia-Romagna, che per la tipologia Pignoletto potrà giovarsi delle denominazioni nazionali Doc e Docg, viene prodotta nelle categorie Vino, Vino spumante, Vino spumante di qualità e Vino frizzante. Può essere prodotta anche nelle tipologie passito e vendemmia tardiva.

I vini a denominazione di origine controllata “Emilia-Romagna” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Pignoletto almeno per l’85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%; in tale ambito del 15% possono concorrere le uve dei vitigni Pinot nero e/o Pinot grigio vinificate in bianco. La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Ciascuna tipologia viene descritta con i rispettivi parametri nel disciplinare di produzione nel documento unico e, tranne che per le tipologie passito e vendemmia tardiva, è rappresentata dai seguenti valori: titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,5% vol; acidità totale minima 4 g/l; estratto non riduttore minimo: 14 g/l. La zona di produzione comprende buona parte delle province di Bologna e di Modena, e parte della provincia di Ravenna. L’imbottigliamento è limitato alla zona di produzione, al fine di salvaguardare la qualità dei vini della Dop Emilia-Romagna, garantirne l’origine e assicurare la tempestività, l’efficacia ed economicità dei controlli.

Le sue caratteristiche hanno origine nel clima continentale caldo ma ventilato, in combinazione con terreni di origine alluvionale ad alto contenuto di ciottoli e limo. Anche l’escursione termica tra il giorno e la notte in estate aiuta le uve a raggiungere una maturazione ottimale, preservando le loro proprietà aromatiche e acide, garantendo freschezza ai vini. 
Gli spumanti sono moderatamente aromatici, fruttati e presentano un’acidità percettibile, mentre i vini fermi presentano anche note floreali e un’apprezzabile mineralità. 

La Commissione europea, nella motivazione, riconosce anche che la competenza dei viticoltori locali gioca un ruolo importante per il marchio. “Ciò include la scelta del portinnesto e del sistema di allevamento, la gestione della chioma, la regolazione dell’approvvigionamento idrico e tecniche innovative di produzione dello spumante”.

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